15 Novembre 2025
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Gaza: sterminio di inermi

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
PER LA PREVENZIONE E LA PUNIZIONE DEI CRIMINI DI GENOCIDIO

TESTO DELLA CONVENZIONE

Le parti contraenti,
preso atto della dichiarazione fatta all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella delibera 96 (I) datata 11 dicembre 1946 che il genocidio è un crimine per la legge internazionale, contrario allo spirito e agli obiettivi delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civilizzato;
Riconoscendo che in ogni periodo della storia il genocidio ha inflitto gravi perdite all’umanità; e
Convinte che per liberare l’umanità da un flagello così odioso sia necessaria la cooperazione internazionale:
Con il presente atto concordano a quanto di seguito illustrato

ARTICOLO I
Le parti contraenti confermano che il genocidio, commesso in tempo di pace o di guerra, è un crimine secondo la legge internazionale, e si impegnano a impedirlo e punirlo.

ARTICOLO II
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende uno degli atti che seguono commesso con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale:
a) uccidendo membri del gruppo;
b) causando gravi danni mentali o fisici a membri del gruppo;
c) infliggendo deliberatamente al gruppo condizioni di vita appositamente calcolate per ottenere, in tutto o in parte, la sua distruzione fisica;
d) imponendo provvedimenti mirati a impedire le nascite all’interno del gruppo;
e) trasferendo con la forza i bambini del gruppo in un altro gruppo.

ARTICOLO III
Gli atti che seguono saranno perseguibili:
a) genocidio;
b) cospirazioni intese a commettere il reato di genocidio;
c) pubblico e diretto incitamento a commettere il reato di genocidio;
d) tentativo di commettere il reato di genocidio;
e) complicità nel reato di genocidio.

ARTICOLO IV
Le persone che commettono crimini di genocidio o qualcuno degli atti enumerati nell’articolo III saranno puniti, che siano governanti responsabili dal punto di vista costituzionale, ufficiali pubblici o individui privati.

Il termine “genocidio” fu coniato da Raphael Lemkin, un avvocato ebreo polacco, nel libro “Axis Rule in ocupied Europe” del 1944.
Due anni dopo, nel 1946, e grazie all’azione e pressione politica di Lemkin, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò una delibera.
Vi si afferma che “il genocidio è la negazione del diritto di esistere di interi gruppi umani […] Questa negazione scuote la coscienza del genere umano […] ed è contraria alla legge morale, allo spirito delle Nazioni Unite […] L’assemblea Generale dichiara pertanto che per la legge internazionale il genocidio è un crimine che il mondo civilizzato condanna e per il quale committenti e complici sono punibili”.
Infine, nel 1948, la Convenzione contro il genocidio delle Nazioni Unite fu adottata all’unanimità e senza astensioni.

Chi ancora si attarda con i distinguo, con le “giustificazioni”, consideri, alla luce della Convenzione, se Netanyahu, il suo governo, l’esercito Israeliano siano estranei al crimine di genocidio insistito su Gaza. Dove è in corso, non una guerra, ma una lunga rappresaglia s’una popolazione inerme, che dura dal 2023.
Gaza rasa al suolo; decine e decine di migliaia i bambini morti e straziati dalle bombe; la popolazione intenzionalmente affamata; bombardata tra le macerie, sotto le tende, in ciò che resta d’uno ospedale.

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